Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell’avvocato Fabio Viscarelli, legale dell’ex compagna di Germano Ferri coinvolta nel caso di presunta violenza – Nella ferma convinzione che i processi vadano trattati in aula e non sulla stampa, pur ritenendo inalterato il diritto della stampa di divulgare i fatti di cronaca, sono a comunicare che le seguenti affermazioni non corrispondono alle dichiarazioni della mia assistita: L’ex compagna: ‘Ha rispettato tutto, toglieteglielo’.
‘La notizia che in pochi si aspettavano è che a chiedere la rimozione del braccialetto, per prima, è stata proprio la donna che lo ha denunciato’.
‘La giovane modella di Santa Marinella, parte civile nel processo, ha detto chiaramente in aula — già ad aprile, e poi di nuovo il 25 maggio durante la sua deposizione” […] ”che lei stessa vuole che il dispositivo gli venga tolto’.
Dette affermazioni attribuite alla persona offesa non sono vere.
Mai la vittima ha chiesto che all’imputato Ferri fosse rimosso il braccialetto. Infatti, non è proceduralmente ammesso che l’istanza di sostituzione o revoca della misura cautelare sia avanzata dalla persona offesa ma il Giudice, nei reati commessi con violenza alla persona, chiede il parere alla stessa in ordine all’istanza avanzata dalla difesa dell’imputato. Così è accaduto alla prima udienza del 04 maggio (nessun parere è stato richiesto o espresso prima di tale data). All’esito dell’udienza del 25 Maggio è stato il Tribunale a chiedere alla persona offesa se confermasse detto parere, conferma avvenuta, ma anche in tale caso non è stata mai richiesta da parte della vittima la rimozione dello strumento di controllo elettronico. In tale udienza è anche stato rimarcato come il parere fosse confermato ma a condizione che tale circostanza non fosse strumentalizzata sulla stampa, come già avvenuto a seguito del parere espresso all’udienza del 04 maggio.
Così non è stato ma stavolta l’attribuzione di dichiarazioni non vere alla mia assistita va categoricamente smentita ai fini del rispetto dei principi di continenza e verità che devono contraddistinguere la narrazione processuale in sede di cronaca giornalistica. Per quanto attiene alle ragioni alla base del parere espresso, giova rimarcare come il dovuto rispetto delle prescrizioni imposte, unitamente alle problematiche tecniche rappresentate dall’imputato hanno condotto all’espressione del parere favorevole. Il Tribunale ha, con estrema accortezza confermato che restano immutate le esigenze cautelari e ferme le valutazioni in punto di gravi indizi di colpevolezza, confermando il divieto di avvicinamento del Ferri alla vittima a meno di 1000 metri, contemperando le esigenze di vita basilari dell’imputato rispetto alle problematiche connesse al dispositivo, ammonendo ulteriormente lo stesso al rispetto delle prescrizioni.
In conclusione, pur non condividendo la continua narrazione giornalistica degli eventi processuali, si chiede alla stampa tutta qualora procedesse ad ulteriori pubblicazioni, di approfondire le notizie verificando la veridicità dei fatti e delle dichiarazioni che si attribuiscono alla vittima.
Avvocato Fabio Viscarelli
La redazione del Blog precisa
L’articolo in questione, contestato dall’avvocato, ha riportato fedelmente il contenuto dell’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia (che pubblichiamo integralmente) che cita testualmente: “La persona offesa, costituita parte civile, aveva espresso parere favorevole alla rimozione del dispositivo di controllo elettronico già all’udienza del 04.05.2026”.

