Tarquinia – Bonita Beach, il Tar sospende lo sgombero immediato: contestati i tempi fissati dal Comune

Lo stabilimento Bonita Beach Club 2

TARQUINIA – Nuovo sviluppo nella vicenda del Bonita Beach Club. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società L’Arsenale Srl, sospendendo l’efficacia dell’ordinanza con cui il Comune di Tarquinia aveva disposto il rilascio dello stabilimento balneare.

La decisione dei giudici amministrativi non mette però in discussione il potere dell’amministrazione di ordinare lo sgombero dell’area. Il provvedimento viene infatti censurato esclusivamente per le modalità della sua esecuzione, ritenute non conformi sotto il profilo dei tempi concessi alla società.

Al centro della pronuncia c’è il termine fissato dal Comune per liberare la struttura. Secondo il Tar, i cinque giorni concessi ai gestori sarebbero risultati eccessivamente ridotti rispetto alla complessità dell’operazione richiesta, motivo per cui quella parte dell’ordinanza è stata annullata.

Resta invece confermata, almeno in questa fase, la possibilità per il Comune di procedere al recupero dell’immobile attraverso gli strumenti previsti dalla normativa.

La decisione rappresenta soltanto una tappa del lungo confronto giudiziario che vede contrapposti il Comune di Tarquinia e la società che gestisce il Bonita Beach. La controversia, infatti, si sviluppa su più fronti, tra procedimenti amministrativi, civili e penali, destinati a proseguire nei prossimi mesi.

Per la difesa della società, il provvedimento costituisce un risultato significativo perché evita, almeno nell’immediato, l’esecuzione dello sgombero durante la stagione estiva e consente la prosecuzione dell’attività in attesa dei successivi sviluppi processuali.

Di diverso avviso la posizione del Comune, che evidenzia come il Tar abbia comunque riconosciuto la legittimità del potere dell’amministrazione di disporre il rilascio dell’area. Secondo questa interpretazione, la società resterebbe priva di un valido titolo per occupare l’immobile, mentre l’annullamento riguarderebbe esclusivamente il termine individuato per dare esecuzione allo sgombero.